La legge 14 febbraio 1974, n. 37 sancisce il diritto per la persona non vedente di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico (senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa) nonché negli esercizi aperti al pubblico.
La violazione di tali precetti espone i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
È principio costituzionale (art. 3 della Costituzione) e sovranazionale (art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) quello secondo cui ogni persona ha diritto alla parità di trattamento; ciò comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
La nozione di discriminazione è positivamente definita dalla L. n. 67 del 2006 attraverso due possibili declinazioni: la discriminazione diretta, la quale si verifica ogni qualvolta una persona, per motivi connessi alla disabilità, riceve un trattamento diverso e meno favorevole di quello riservato ad una persona non disabile in una situazione analoga; la discriminazione indiretta, la quale si configura quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” mettano una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Ciò posto, in una recentissima sentenza (Cassazione civile sez. III, 05/04/2023, n. 9384), la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul seguente fatto, verificatosi nella città di Belluno: in un parcheggio del Comune, gestito da una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, è ubicato un impianto di scale mobili. Affisso nel parcheggio vi era un cartello con cui si sanciva il divieto di accedere alle scale mobili con i cosiddetti cani guida.
Gli Ermellini hanno così ritenuto “il divieto opposto – con apposito cartello – all’accesso con cani-guida sulle scale è disposizione specificamente riferita alla condizione dei soggetti non vedenti (o ipovedenti), per i quali l’accompagnamento dell’animale costituisce ausilio necessario ed indispensabile per consentire una possibile mobilità: inibire il transito sulle scale mobili con cani guida concreta dunque atto discriminatorio per il non vedente rispetto all’omologa situazione del normodotato, dacché si traduce nella lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico”.
Risultato: cartello rimosso e condanna del Comune di Belluno e della società a responsabilità limitata a corrispondere 500 euro a favore di ciascun cittadino non vedente!
avv. Valeria Dellavedova
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