“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

[Articolo 2 Costituzione]

La Costituzione pone, tra i principi fondamentali del nostro Paese, quello di garantire i diritti inviolabili dell’uomo mediante l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (Art. 2 Cost.).

Ogni soggetto ha pari dignità e le sue condizioni personali non possono certamente essere di ostacolo al pieno sviluppo della propria persona.

È in tale cornice che vanno collocate le prestazioni economiche previste dalla normativa a favore dei soggetti con disabilità visiva.

Essendo la materia sterminata e costellata da innumerevoli interventi normativi, mi soffermo, nel presente contributo, su un particolare aspetto afferente le tutele dei soggetti affetti da cecità parziale, oggetto di attenzione della Giurisprudenza di Legittimità.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, in recenti statuizioni, ha ampliato la tutela economica dei soggetti affetti da cecità parziale, riconoscendo loro, in aggiunta alle prestazioni assistenziali, anche l’indennità di accompagnamento al verificarsi di determinati presupposti (vedasi Infra).

Ricordo che l’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 508/1988, spetta (i) ai soggetti con cecità assoluta e (ii) ai soggetti nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

A giudizio degli Ermellini, come di recente ribadito nella Sentenza N. 30568 del 22/11/2019, le prestazioni assistenziali e l’indennità di accompagnamento hanno diverse funzioni, essendo che, nell’un caso, tendono a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell’invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento; nell’altro, mirano a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

Ne consegue che le prestazioni assistenziali relative alla cecità parziale e all’indennità di accompagnamento sono cumulabili qualora, nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale del soggetto richiedente, la cecità parziale abbia concorso, con le altre minorazioni, a determinare la perdita di autonomia e di autosufficienza della persona.

Ciò è del resto esplicazione dell’importante dovere di solidarietà in epigrafe citato nonché dei fondamentali compiti di assistenza posti allo Stato dall’art. 38, comma I, Costituzione.

avv. Valeria Dellavedova
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