La scuola è iniziata da poco. Quali i corollari che dovrebbero sottendere ogni singolo giorno?

La necessità di assicurare a ciascun alunno i necessari e specifici interventi di sostegno è il principio delle disposizioni sovranazionali nazionali che disciplinano la materia.

L’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’istruzione (art. 14), vietando all’art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l’altro sulla disabilità e riconosce all’art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

L’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ribadisce l’esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità, così come gli artt. 2 e 3 della Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona.

La legge 1 marzo 2006, n. 67, finalizzata alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, definisce all’art. 2 quale condotta discriminatoria, vietata e sanzionata dall’ordinamento, ogni atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l’effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

Le recenti decisioni della Suprema Corte (cfr. sent. n. 25011/2014) hanno sul punto ribadito che “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, statuendo che il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo.

Un augurio a tutti i bambini e ragazzi di un anno scolastico sereno e per loro tutelante!

                                                                      avv. Valeria Dellavedova
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