Accanto ai genitori, hanno un ruolo fondamentale nell’educazione del minore gli insegnanti.

Il tempo trascorso a scuola, del resto, è molto. Al riguardo, basti pensare che da alcuni anni il tempo pieno (con il conseguimento di 40 ore settimanali) è una delle opzioni preferite dalle famiglie italiane nelle iscrizioni dei propri figli al primo anno di scuola elementare. Tale scelta, oltre che a consentire una migliore conciliazione dei tempi lavorativi per le famiglie, può offrire nuove opportunità di apprendimento e di socialità.

Purtroppo, però, non sempre la scuola è un contesto di benessere per il minore, trasformandosi talvolta per quest’ultimo in un luogo di violenza e, quindi, di sofferenza.

Secondo autorevole Pedagogia, un tipo di errore commesso dagli insegnanti dinnanzi a episodi di bullismo è la sottovalutazione del problema, considerando la violenza come fenomeno temporaneo.

“Ma non si sono fatti niente! Non è vero, invece, che lasciar scaricare il comportamento d’attacco in aggressioni “innocue” ne diminuisce l’intensità: il bambino che “consuma energie” rompendo giocattoli o pestando l’orsacchiotto ricomincerà, non appena recuperate le forze, ma su obiettivi in escalation; le aggressioni verbali negli stadi si trasformano quasi sempre in violenza, ecc. (Anna Marina Mariani, Insegnare, pag. 137, Scholé).

Quali sono quindi le responsabilità in capo agli insegnanti? Cosa sancisce la legge al riguardo?

L’articolo 2048 codice civile afferma che gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza e sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Gli insegnanti hanno quindi un ruolo protettivo e hanno il compito di sorvegliare i minori per il tempo in cui gli stessi sono sottoposti alla loro vigilanza, adottando tutte le misure atte a prevenire eventi dannosi, inclusi i fenomeni di violenza e bullismo. Gli educatori, pertanto, andranno esenti da responsabilità solo se proveranno di non aver potuto impedire l’evento, verificatosi in termini di imprevedibilità ed inevitabilità. Aspetti questi ultimi certamente carenti in tutti quei casi in cui il minore abbia già lamentato di essere vittima di atti di bullismo e violenza.

In via esemplificativa, la Giurisprudenza, in una recente sentenza (Tribunale di Firenze, 01/10/2021, n. 2446), ha ravvisato la responsabilità in capo alla scuola e alle insegnanti (con condanna al risarcimento dei danni) per non essere intervenute, durante l’intervallo e mentre la classe era in cortile, a protezione di un alunno con deficit motorio, dapprima schernito e successivamente colpito da altri alunni, sino a riportare un serio danno alla mano. I Giudici hanno sottolineato come era prevedibile l’escalation di violenza (dapprima psicologica e poi fisica), culminato con la frattura alla mano del minore, da lui anteposta nel tentativo di parare i colpi.

Un invito pertanto a tutti gli insegnanti ad essere attenti, a vigilare e ad intervenire per arrestare sul nascere spiacevoli eventi dannosi.

Altrettanto importante, a mio giudizio, è che gli insegnanti riportino ai genitori quanto osservato e accaduto così da consentire a questi ultimi di apportare, se del caso, correttivi alla loro opera educativa (rinvio, al riguardo, al mio contributo “Bullismo e ruolo dei genitori”). Maggiori sono le difficoltà da affrontare, più il lavoro di squadra – genitori e insegnanti – è fondamentale per la gestione della situazione problematica, in vista della sua risoluzione.

                                                                                                                                                                        avv. Valeria Dellavedova
                                                                                                                                                                        www.dmlex.com