Accade sovente che il minore con disabilità resti privo dell’insegnante di sostegno a lui assegnato. In tal caso, non v’è dubbio alcuno che vengano violati molti corollari del nostro ordinamento giuridico: il diritto allo studio e all’istruzione nonché il diritto all’uguaglianza e all’inclusione sociale e ad essere educati (tra i riferimenti normativi, ricordiamo: artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost; artt. 8 (privacy e serenità familiare), 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione ONU di New York sui diritti dei disabili del 2006, art. 2 Protocollo n. 1 (diritto allo studio) Cedu ed artt. 20, 21 e 26 della Carta di Nizza).

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